Chiarimento sul bastone estensibile - relazione Prot.n.195-2016/Bal-AG/vp

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla relazione del 22 luglio 2016, richiamata in oggetto, relativa alle prove valutative eseguite da codesto Ente sul bastone estensibile modello PRG580, effettuate su richiesta del produttore dell’epoca, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Anzitutto, le prove descritte nella suddetta relazione hanno riguardato esclusivamente il bastone estensibile modello PRG580, nella versione allora prodotta e presentata dalla società Chiappa Firearms S.r.l.

Ne consegue che qualsiasi altro bastone estensibile, diverso per denominazione, materiali e/o ulteriori specifiche tecniche, non può essere assimilato al prodotto sottoposto alle prove valutative da parte del Banco Nazionale di Prova.

Ciò premesso, e alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute, appare altresì opportuno precisare il contenuto e la portata della richiamata relazione.

La relazione del 22 luglio 2016 non costituisce, né può essere interpretata quale, un’omologazione del prodotto, atteso che non risultano allo stato individuati parametri valutativi ufficiali e certificati di riferimento sulla base dei quali poter attestare e certificare la rispondenza o l’omologazione del prodotto medesimo.

Inoltre, all’esito degli accertamenti effettuati, codesto Ente ha attestato l’impossibilità di escludere l’attitudine dello strumento a recare offesa, rilevando anche un possibile grado di letalità.

In ragione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il porto, fuori dalla propria abitazione o dalle relative pertinenze, di detto strumento, in assenza di specifica autorizzazione, è vietato, con le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Le presenti precisazioni sono pertanto finalizzate a circoscrivere correttamente la portata della relazione del 22 luglio 2016, che deve essere riferita esclusivamente al modello PRG580 nella specifica configurazione sottoposta alle prove e non può essere estesa, per analogia, ad altri modelli o prodotti aventi caratteristiche differenti anche solo per denominazione.