Disattivazione armi

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario di disattivazione CE 2015_2403 del 15 dicembre 2015 si fa presente che il Banco Nazionale di Prova è stato individuato come Ente certificatore dell’avvenuta disattivazione; a tal fine si precisa che le armi presentate devono essere corredate da dettagliata documentazione tecnica che attesti le operazioni eseguite nonchè la durezza dei perni/barrette inseriti e deve riportare il nome del produttore, il tipo di arma, il calibro, la matricola e, se noto, il modello.

A partire dal 28 giugno 2018 le operazioni da eseguire per disattivare un’arma, sono quelle riportate nel documento di seguito pubblicato, come peraltro indicato nella CIRCOLARE N. 557/PAS/U/009298/10900(27)9 del 29 giugno 2018 emanata dal Ministero dell’Interno.Rimangono invariate la procedura e le modalità di presentazione delle armi.

I componenti oggetto di disattivazione devono essere fotografati nello stato in cui si trovano prima degli interventi e dopo, al fine di documentare le operazioni eseguite. Le foto in formato cartaceo dovranno essere allegate alla relazione tecnica.

Nella relazione tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente le operazioni eseguite facendo riferimento ai punti indicati nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/337 del 5 marzo 2018.

Nel caso che sulle parti essenziali dell’arma siano presenti la matricola o altri elementi idonei alla loro identificazione e che le operazioni di disattivazione non ne consentiranno la verifica successiva, la matricola dovrà essere riportata a cura del presentatore in una area visibile, l'esecuzione di tale operazione dovrà essere riportata nella relazione tecnica.

Il presentatore deve essere in possesso di regolare licenza che deve essere esibita congiuntamente alla relazione tecnica.

Le tariffe, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono:

  • € 30,00 per le armi comuni;
  • € 35,00 per le armi semiautomatiche;
  • € 50,00 per le armi automatiche.


Tali tariffe saranno applicate anche se le armi risultano non conformi.

Nota informativa

Si rammenta che il possessore dell’arma che intende procedere alla disattivazione della stessa deve preventivamente interessare la Questura competente e ottenere la relativa presa d’atto in conformità all’art.5 del DM 8 aprile 2016.

Art. 5. DM 8 aprile 2016 - Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione

1. Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la relativa disattivazione. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma medesima, ovvero tipo, marca, modello, calibro e numero di matricola, nonché i dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione.

2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, le questure informano il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982, recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica, e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All’esito degli adempimenti di cui al comma 2, le questure provvedono, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d’atto, ovvero a comunicare all’interessato il parere negativo espresso dall’amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l’arma si intende soggetta alla dichiarazione dell’interesse culturale prevista agli articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Intervenuta la presa d’atto può procedersi alle operazioni tecniche di disattivazione.
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