Ultime Classificazioni Pubblicate
26_00158d - Arma proibita
ARSENALI MILITARI RUSSI
ARMA CORTAA626_00157d - Arma proibita
BROWNING ARMS COMPANY
ARMA LUNGAA612_01974s3 - Arma sportiva
S&W - SMITH & WESSON
ARMA CORTAB1
Descrizione arma
| Data di pubblicazione | 17/06/2026 |
| Tipologia | ARMA CORTA |
| Categoria | B5 |
| Produttore | ARSENALI MILITARI RUSSI |
| Arma demilitarizzata | NO |
| Alimentazione | CARICATORE AMOVIBILE |
| Funzionamento | SEMIAUTOMATICO |
| Capacità massima caricatore o serbatoio | 20 |
| Numero canne | 1 |
| Calibro/i | • Canna 1 Denominazione ufficiale: 7,62 MM TOKAREV Denominazione alternativa: 7,62X25 TOKAREV Tipo canna: RIGATA Percussione: CENTRALE |
| Dimensioni | Lunghezza canna < 300 mm oppure lunghezza totale ≤ 600 mm. |
| Nazione di produzione | |
| Note | MARCHIO DI FABBRICA 01 RACCHIUSO NEL CERCHIO. |
Avvertenze
Trattasi di scheda di riconoscimento generale valida per ogni modello di arma. La stessa non ricomprende quei modelli in quelle configurazioni per i quali è stata emessa specifica scheda di riconoscimento di arma comune ad uso sportivo.
A seguito del D.Lgs 121/13 e del D.Lgs 104/18, a far data dal 14/09/2018 non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e le vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".