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ARMA LUNGAC2
Descrizione arma
Data di pubblicazione | 12/01/2021 |
Tipologia | ARMA CORTA |
Categoria | B5 |
Produttore | VINCENZO BERNARDELLI S.R.L |
Modello | P010 |
Codice identificativo arma di riferimento | 13_01743C |
Arma demilitarizzata | NO |
Alimentazione | CARICATORE AMOVIBILE |
Funzionamento | SEMIAUTOMATICO |
Capacità massima caricatore o serbatoio | 10 |
Numero canne | 1 |
Calibro/i | • Canna 1 Denominazione ufficiale: .22 LONG RIFLE Denominazione alternativa: .22 LONG RIFLE Tipo canna: RIGATA Percussione: ANULARE |
Lunghezza canna | 150 mm |
Lunghezza arma | 242 mm |
Disciplina | A1 - ARMI UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (U.I.T.S.) |
Federazione | U.I.T.S. |
Nazione di produzione | |
Note | ARMA GIA' RICONOSCIUTA SPORTIVA AL NUMERO 4691 DEL CATALOGO NAZIONALE |
Informazioni aggiuntive per le armi semiautomatiche
Arma demilitarizzata: | NO |
Arma lunga semiautomatica con caricatore amovibile (non fisso), ovvero con caricatore della capacità di due colpi per la quale non si garantisce che possa essere trasformata, con attrezzi comuni, in arma che possa contenere più di due colpi: | NO |
Calcio pieghevole o telescopico, ovvero che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi, in maniera che possa variare la lunghezza totale dell’arma: | NO |
Impugnatura a pistola: | Sì |
Attacco per baionetta o baionetta se fissa presente: | NO |
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Avvertenze
Il richiedente è consapevole della responsabilità civile e penale prevista in caso di dichiarazione mendace.
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".