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ARMA LUNGAC1
Descrizione arma
| Data di pubblicazione | 31/10/2017 |
| Tipologia | ARMA LUNGA |
| Categoria | B4 |
| Produttore | ADC ARMI DALLERA CUSTOM S.R.L |
| Alimentazione | CARICATORE AMOVIBILE |
| Funzionamento | SEMIAUTOMATICO |
| Capacità massima caricatore o serbatoio | 5 |
| Numero canne | 1 |
| Calibro/i | • Canna 1 Denominazione ufficiale: .223 REMINGTON Denominazione alternativa: .223 REMINGTON Tipo canna: RIGATA Percussione: CENTRALE |
| Dimensioni | Lunghezza canna ≥ 300 mm e lunghezza totale > 600 mm. |
| Nazione di produzione | |
| Note | FRENO DI BOCCA AMOVIBILE, CALCIO FISSO, RAIL PICATINNY SOLO SU LATO SUPERIORE, NO ATTACCO BAIONETTA LUNGHEZZA CANNA: 453 MM LUNGHEZZA ARMA: 840 MM LA PRESENTE SCHEDA DI RICONOSCIMENTO PER MACROFAMIGLIA RICOMPRENDE ANCHE IL MODELLO AR4. |
Avvertenze
Trattasi di scheda di riconoscimento generale valida per ogni modello di arma. La stessa non ricomprende quei modelli in quelle configurazioni per i quali è stata emessa specifica scheda di riconoscimento di arma comune ad uso sportivo.
A seguito del D.Lgs 121/13 e del D.Lgs 104/18, a far data dal 14/09/2018 non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e le vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".